L’estate si avvicina a grandi passi e le normative che regolano la Libertà personale sono apparentemente ancora confuse e troppo restrittive, ma il Presidente Draghi sta facendo del suo meglio, cercando con grande discrezione di cambiare direzione e sollevare le sorti del Paese.
In attesa che altre cose accadano, possiamo comunque segnalare due notizie che riteniamo strepitose per chi pensa di far valere i propri diritti, mantenendosi nella legalità e godendosi le vacanze.
A. NON c’é l’obbligo di possedere il Pass Verde per muoversi tra Regioni
B. NON c’é obbligo di Vaccinazione, perché é SOLO su BASE VOLONTARIA
Naturalmente quanto sopra indicato e che andiamo a spiegare più avanti é valido solo SE si ha voglia di far valere le leggi e farle rispettare, altrimenti si rimane pecore e via andare.
E’ anche vero che non si può sempre aspettare che altri risolvano i nostri problemi e se fossimo dei veri Patrioti, dovremmo fare la nostra parte, perché NOI SIAMO IL POPOLO !
A. NON c’é l’obbligo di possedere il Pass Verde per muoversi tra Regioni
Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Delibera 23 aprile 2021 il Garante per la Protezione dei Dati Personali osserva che: “… il decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale. Nel progettare l’introduzione della certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene che non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi, di seguito illustrati ……….. In particolare, si ritiene che le disposizioni di cui al decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, presentino le seguenti criticita’:
1. Mancata consultazione del Garante
…… In via preliminare, si rileva che, in violazione dell’art. 36, par.4, del regolamento, il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, e’ stato adottato senza che il Garante sia stato consultato……
2. Inidoneita’ della base giuridica
Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento.
3. Principio di minimizzazione dei dati
Il decreto-legge viola il principio di minimizzazione dei dati secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita’ per le quali sono trattati.
4. Principio di esattezza
Il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, si ritiene violi anche il principio di esattezza dei dati secondo cui gli stessi devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita’ per le quali sono trattati.
5. Principio di trasparenza
Il decreto-legge viola il principio di trasparenza non indicando in modo chiaro le puntuali finalita’ perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle certificazioni verdi.
6. Principi di limitazione della conservazione e di integrita’ eriservatezza
Le disposizioni del decreto violano anche il principio di limitazione della conservazione, secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita’ per le quali sono trattati.
Ritenuto
Alla luce delle rilevanti criticità sopra illustrate, occorre rilevare che la disciplina della certificazione verde delineata dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, risulta pertanto non proporzionata rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del regolamento.
Per il testo integrale clicca qui.
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B. NON c’é obbligo di Vaccinazione, perché é SOLO su BASE VOLONTARIA
Come indicato dal Consiglio d’Europa – Assemblea Parlamentare – risoluzione n. 2361/2021: considerazioni sulla distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 Anno 2021, Il Consiglio d’Europa ha approvato una risoluzione contenente indicazioni relative alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini contro il COVID-19, prendendone in considerazione i risvolti pratici ed etici e fornendo agli Stati linee guida e principi da seguire per una campagna vaccinale efficiente, efficace, equa e su BASE VOLONTARIA.
L’Assemblea, tra l’altro, dà le seguenti importanti indicazioni agli Stati:
7.1.5 Mettere in atto programmi indipendenti di compensazione vaccinale per garantire il risarcimento per danni indebiti e danni derivanti dalla vaccinazione;
7.1.6 prestare particolare attenzione all’eventuale insider trading da parte di dirigenti farmaceutici o aziende farmaceutiche che si arricchiranno indebitamente a spese pubbliche, attuando le raccomandazioni contenute nella Delibera 2071 (2015)
7.3.1 Garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è OBBLIGATORIA e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera;
7.3.2 Garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare;
7.3.4 Distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando e regolamentando le piattaforme di social media per prevenire la diffusione di disinformazione;
Allora cari Italiani, naturalmente lo Stato può cambiare le carte in tavola in ogni momento, tuttavia se le cose rimangono così come sono, possiamo esercitare i nostri diritti, come sopra indicato. Al momento gli strumenti ci sono, facciamo la nostra parte ed il futuro ci sorriderà. Buone vacanze.
Val. In.