Dopo le otto ordinanze di Tribunali, Tar e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, un nuovo provvedimento solleva la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale.
Con ordinanza del 22 agosto 2022, il Tribunale di Brescia ha esaminato il ricorso di un’ostetrica sospesa.
Il Giudice evidenza la “violazione del principio di uguaglianza ex art.3 della Costituzione” e la “irragionevolezza” delle disposizioni sull’obbligo “in quanto il diverso trattamento previsto per coloro che hanno deciso di non vaccinarsi e coloro che non possono vaccinarsi (in quanto esenti o differiti) non appare sostenuto da alcuna giustificazione. Inoltre, nel precludere al personale non vaccinato per libera scelta la possibilità di lavorare – anziché applicare altre soluzioni quali, solo per fare degli esempi, il controllo tramite test di rilevazione del virus e assegnazione a mansioni diverse, ove possibili – lo Stato viene meno al compito di rendere effettivo il diritto al lavoro (ex articolo 4 della Costituzione) ed introduce una misura che si espone al dubbio di rilevarsi eccessivamente sbilanciata e sproporzionata, ad eccessivo detrimento del valore della dignità umana stante la compressione assoluta del diritto al lavoro destinata a permanere sino al 31 dicembre 2022, anche oltre il termine dello stato di emergenza e solo per alcuni lavoratori. Nè la temporaneità della misura interdittiva adottata dal legislatore è idonea di per sé a giustificare il sacrificio totale degli interessi antagonisti atteso che la stessa è in grado di produrre effetti gravemente pregiudizievoli per siffatta categoria di lavoratori, privati di ogni possibilità di svolgere attività lavorativa”.
Inoltre, il Tribunale sottolinea la palese violazione dell’articolo 2 della Costituzione che “nel prevedere una particolare tutela dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (tra cui rientrano i luoghi di lavoro) non sembra permettere l’adozione di misure che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita (Corte Costituzionale 20 luglio 2021 n.137). Come noto, il diritto al lavoro costituisce una delle principali prerogative dell’individuo su cui si radica l’ordinamento italiano che trova protezione nell’ambito dei principi fondamentali della Carta Costituzionale e che viene tutelata non solo in quanto strumento attraverso cui ciascuno può sviluppare la propria personalità, potendo così concorre al progresso materiale e spirituale della società, ma innanzitutto in quanto costituisce il mezzo per assicurare alla persona ed al rispettivo nucleo familiare, attraverso la giusta retribuzione, il diritto fondamentale di vivere un’esistenza libera e dignitosa. E’ questo che si verifica nel caso in esame per tutti gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano ritenuto di vaccinarsi essendo stata loro sottratta ogni possibilità di esercitare la propria attività lavorativa costituendo la vaccinazione “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” (ex art.4 co.1 del D.L. n.44/2021 conv. dalla legge 28 maggio 2021 n.76) e non potendo accedere a quegli istituti che tutelano i lavoratori in caso di perdita dell’occupazione, quali l’indennità di disoccupazione (conservando il posto di lavoro), né possono fruire, in quanto in età lavorativa, di quelle provvidenze che presuppongono una determinata anzianità anagrafica. In tal modo siffatti lavoratori perdono ogni possibilità di far fronte alle esigenze basilari della vita non potendo fare affidamento su alcuna forma di sostegno economico per un periodo temporalmente rilevante”.
Il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Brescia del 22 agosto 2022 al seguente link:
Ordinanza Tribunale Brescia 22.8.2022