Voi conoscete la storia del Miranda Warning? La formula di avviso che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita pronunciata da qualche attore in un film o in una serie tv poliziesca ci riporta con la memoria in Arizona, alla metà degli anni ’60.
Lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato e sarà usato contro di lei in tribunale. Ha il diritto a un avvocato. Se non se ne può permettere uno, gliene sarà assegnato uno d’ufficio. Ha capito i diritti che le ho appena letto? Tenendo presente questi diritti, vuole parlare con me?.
Il 13 giugno del 1966 in America si discusse un caso che fece scuola: la Corte Suprema degli Stati Uniti fu chiamata a esprimersi sul caso di un rapimento e stupro commesso da Ernesto Arturo Miranda ai danni di una ragazzina di 17 anni. Il giovane 25enne americano di origine messicana era stato condannato tre anni prima per stupro e rapimento.
Il 13 marzo 1963 Lois Ann Jameson una diciottenne di Phoenix, Arizona, fu costretta a salire in auto da un uomo armato di coltello che la minacciò di ucciderla, la portò con la forza nel deserto e abusò di lei, prima di liberarla. Una settimana dopo il fratello della ragazza denunciò a due agenti della polizia locale che la sorella aveva riconosciuto in paese il furgone del suo aggressore.
I due agenti della polizia Carroll Cooley e Wilfred Young, grazie alla descrizione fornita dalla ragazza e dal fratello, identificarono il furgone e il suo proprietario e arrestarono Ernesto Arturo Miranda. Portato in centrale il ragazzo con altri 3 sospettati fu riconosciuto da Lois Ann durante un confronto visivo, anche se la ragazza dichiarò di non essere sicura al 100%.
In fase di interrogatorio però i due agenti di polizia intimarono a Miranda di confessare, poiché la giovane donna lo aveva già identificato. Dopo due ore di interrogatorio serrato il giovane, forse anche per le forti pressioni dei due poliziotti, firmò una confessione completa, in cui, tra le altre cose, si assumeva anche la responsabilità di altri reati commessi nella zona.
L’avvocato d’ufficio che prese in carico il caso di Ernesto Arturo Miranda, il 73enne Alvin Moore, nonostante la prima condanna in tribunale era riuscito a scalfire la sicurezza del sistema giudiziario, facendo ammettere a uno dei poliziotti che a Miranda non erano stati letti i suoi diritti in fase di arresto. Diritti sanciti dal Quinto e dal Sesto emendamento della costituzione degli Stati Uniti.
Moore in un primo tempo quindi si appellò alla Corte Suprema dell’Arizona, che però si espresse a favore dei poliziotti. Il caso nel frattempo era diventato di dominio pubblico tanto che John J. Flynn e John P. Frank ,altri due avvocati di grido del foro di Phoenix, si offrirono di assistere gratuitamente Miranda, presentando un ricorso alla Corte Suprema, che proprio il 13 giugno 1966, con 5 voti a favore e 4 contrari, stabilì l’illegalità della confessione, estorta senza aver letto i propri diritti all’arrestato.
Questa sentenza aprì la strada alla formula che ancor oggi è conosciuta come Miranda Warning, ovvero l’avviso Miranda. E in Italia, volete sapere se esiste una formula simile anche qui?
Fonte: Morbinati & Longo – 3 Aprile 2019
Per l’indagato arrestato scatta la lettura dei diritti anche in Italia, misure cautelari: le modifiche al codice di procedura penale.
3 Luglio 2024 – Si chiamano “Miranda warning” e rappresentano l’avviso agli arrestandi recitato a voce alta dalla polizia prima di far scattare le manette (il nome viene dal processo Miranda contro lo Stato dell’Arizona). Ebbene, tali avvisi sono pronti a debuttare anche in Italia. Si tratta dell’effetto, dello schema di decreto legislativo sul “diritto all’informazione nei procedimenti penali” approvato dal Consiglio dei ministri.
La modifica al Codice di procedura penale, che é entrato in vigore, è conseguenza della legge europea che rafforza i diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali.
Il primo articolo modificato è quello che riguarda la consegna dell’ordinanza cautelare all’indagato destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Se tra gli “adempimenti esecutivi” previsti dal codice di procedura penale ci sono già la consegna della copia all’indagato e l’avviso della facoltà di nomina del difensore di fiducia, con il nuovo regime l’ufficiale di Polizia Giudiziaria che esegue l’ordine del Gip dovrà specificare tutti i diritti del destinatario del provvedimento: oltre alla nomina del legale si aggiungono:
- il diritto “a ottenere informazioni in merito all’accusa”,
- il diritto all’interprete e alla traduzione degli atti per gli stranieri;
- il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- il diritto di accedere agli atti su cui si fonda la decisione del giudice;
- il diritto di avvisare le autorità consolari e contestualmente i familiari;
- il diritto di richiedere assistenza medica urgente.
La norma europea – che dovrà essere pertanto uniforme tra i Paesi aderenti – ribadisce i tempi di controllo giurisdizionale sulla misura, assegnando 5 giorni per l’interrogatorio di garanzia in caso di carcere e 10 giorni per le misure alternative alla detenzione in istituto.
La violazione dei “Miranda warning” in versione europea può costare la nullità di ordine generale dell’ordinanza di custodia, anche in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla legge.
Non solo, il giudice ha il dovere di comunicare nelle nuove forme – traduzioni comprese – l’eventuale variazione degli addebiti in corso di indagine, e anche dopo la notifica dell’atto di chiusura delle indagini preliminari.
Fonte: Angelo Greco – 2 Luglio 2014
Interessante che per non fare giustizia, si fanno in quattro. Per la giustizia, nessuno si presenta. Facciome bene a prendere bastonate come muli.
Personalmente trovo giusto essere informato di cosa mi si accusa e quali sono i miei diritti. Trovarsi direttamente in galera per omonimia o senza conoscerne il motivo, è un privilegio che lascio ad altri.
Anche noi riteniamo sia giusto, peccato però che anche in Italia, nella realtà ci siano “figli e figliastri”. Forse la Giustizia in fondo, non é di questo mondo.