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Avviso di Giacenza, é sempre bene ritirare le Raccomandate

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Non ritirare una raccomandata oppure fingersi irreperibili non è una buona strategia. L’ordinamento italiano, proprio per far fronte a situazioni di questo genere, contempla l’istituto della compiuta giacenza.

La compiuta giacenza è uno strumento previsto dalla legge per far andare a buon fine la spedizione di raccomandate e di atti giudiziari che non sono stati ritirati dal loro destinatario.

La compiuta giacenza presuppone che il postino non abbia trovato nel luogo di recapito della spedizione il destinatario, ovvero che lo stesso sia incapace o, ancora, che non vi siano familiari conviventi o il portiere dello stabile.

In tutte queste ipotesi, il portalettere lascia un biglietto che si chiama avviso di giacenza, in cui lo invita a ritirare il plico presso un dato ufficio postale entro un preciso termine.

Nello specifico, l’avviso di giacenza assegna dieci giorni di tempo se il postino ha cercato di consegnare un atto giudiziario notificato mediante il servizio postale, oppure trenta giorni di tempo se ha cercato di consegnare una raccomandata semplice.

Se in questo termine il destinatario non si reca all’ufficio postale a ritirare la raccomandata o l’atto giudiziario, allora si determinerà, a partire dal giorno successivo a quello assegnato nell’avviso, l’effetto della compiuta giacenza dell’atto giudiziario o della raccomandata.

L’avviso di giacenza contiene anche l’indicazione della città di provenienza della raccomandata. Può avere diversi colori e proprio in base al colore cambia il contenuto della missiva:

  • se è verde, contiene atti giudiziari: provvedimenti del tribunale o notificati da soggetti privati (un avvocato) per il tramite dell’ufficiale giudiziario del tribunale; multe, sanzioni provenienti dalla prefettura, ecc.;
  • se è bianco si tratta di lettere, diffide, contestazioni, richieste di pagamento, ecc.

La compiuta giacenza si concretizza, in pratica, in una vera e propria finzione di conoscenza. Decorsi i termini assegnati nell’avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l’atto giudiziario non ritirato all’ufficio postale si considerano  consegnati: quindi, per la legge, è come se il destinatario avesse materialmente ricevuto l’atto giudiziario o la raccomandata. Ciò significa che, in questi casi, il contenuto della spedizione si considera conosciuto.

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